Un consulente aziendale, socio di una grande società di revisione, ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo di non possedere il requisito della autonoma organizzazione. Il professionista, infatti, svolgeva la sua attività esclusivamente per la società, utilizzando la struttura di quest'ultima. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'inserimento del professionista nella struttura organizzativa di un'altra entità giuridica, anche se ne è socio, non integra il presupposto per l'IRAP. Per essere tassabile, il professionista deve essere il titolare e responsabile della struttura. Di conseguenza, il professionista ha ottenuto l'annullamento del diniego e il diritto al rimborso.
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