L'Azienda di trasporti ha richiesto il rimborso della maggiore IRAP versata, rivendicando il diritto alla deduzione cuneo fiscale IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto, sostenendo che l'attività si svolgesse in regime di concessione tariffaria, condizione che esclude il beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito che l'esclusione dall'agevolazione si applica solo alle imprese operanti in concessione traslativa con tariffa remunerativa a carico dell'utenza. Nel caso specifico, l'Azienda operava invece tramite un contratto di appalto di servizi, in cui l'ente pubblico versava un corrispettivo diretto. Di conseguenza, l'Azienda ha pieno diritto al rimborso dell'imposta.
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