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D.Lgs. 446/1997 — Anno 2022

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137 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 446/1997

Occupazione senza titolo: stop alla riscossione senza giudice
Un'impresa pubblicitaria ha impugnato due cartelle di pagamento emesse dal Comune per l'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, dovuta all'installazione di impianti senza concessione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, stabilendo che l'indennità per occupazione senza titolo ha natura privatistica e risarcitoria. Di conseguenza, l'amministrazione comunale non può procedere direttamente alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo senza essersi prima munita di un regolare titolo esecutivo, ottenuto secondo le ordinarie procedure civili tra privati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Deduzione IRAP cuneo fiscale: tra appalto e falsa concessione
L'Agenzia delle Entrate ha negato a un'azienda di trasporti la deduzione IRAP cuneo fiscale, ritenendo che operasse in regime di concessione e a tariffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco per i servizi di trasporto urbano, confermando che si trattava di un appalto di servizi: l'azienda riceveva un compenso fisso a chilometro e non tratteneva i ricavi dei biglietti, escludendo il rischio d'impresa. Al contempo, la Corte ha accolto il ricorso dell'azienda per le linee interregionali, stabilendo che il giudice d'appello non può definire un rapporto come concessione solo basandosi sul nome usato nel contratto. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questi ultimi contratti. Vince l'azienda di trasporti, che vede confermata l'agevolazione per la rete urbana e ottiene un nuovo giudizio per quella regionale.
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Deducibilità costi infragruppo: l’azienda perde ma evita sanzioni
L'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento IRAP relativo al 2005 con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita deduzione di ammortamenti di terreni, costi per il distacco di personale e costi infragruppo. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero fiscale. Riguardo alla deducibilità costi infragruppo, la Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare l'effettività e l'inerenza dei servizi ricevuti, non bastando un contratto generico privo di data certa. Ha inoltre confermato l'indeducibilità IRAP delle spese per il personale distaccato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Azienda limitatamente alle sanzioni, rilevando che il giudice d'appello ha commesso un'omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La causa è stata rinviata per ridiscutere unicamente la questione delle sanzioni.
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Somministrazione irregolare di manodopera: no a deduzione IRAP
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'utilizzo di contratti di appalto fittizi che nascondevano una somministrazione irregolare di manodopera. Il fisco richiedeva il pagamento delle ritenute d'acconto non effettuate e contestava la deducibilità dei costi ai fini IRAP. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quanto riguarda le ritenute, l'obbligo del committente sorge solo se i lavoratori chiedono in tribunale il riconoscimento del rapporto di lavoro. Al contrario, per l'IRAP, i costi derivanti dall'appalto nullo non sono mai deducibili, indipendentemente dall'azione dei lavoratori. La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso del fisco, negando la deducibilità dei costi IRAP.
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Costi infragruppo: l’Azienda perde la sfida con il Fisco
L'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'IRAP per l'anno 2006. I recuperi riguardavano l'indeducibilità di costi infragruppo e di spese per il distacco di personale da un'altra società del gruppo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che, per dedurre i costi infragruppo, non basta esibire un contratto generico e privo di data certa o fatture imprecise. Grava infatti sul contribuente l'onere di provare l'effettiva utilità e l'inerenza dei servizi ricevuti. Inoltre, le spese per il distacco di personale non sono deducibili ai fini IRAP per la società che utilizza i lavoratori, come previsto dalla legge. L'Azienda perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Distacco di personale: l’IVA si detrae grazie alle regole UE
Un'azienda riceveva un accertamento fiscale che contestava la deduzione di costi infragruppo e la detrazione IVA sul distacco di personale da un'altra società del gruppo. La Cassazione conferma il recupero dei costi infragruppo perché l'azienda non ha provato l'effettiva utilità dei servizi con documenti precisi e contratti aventi data certa. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso sul distacco di personale. Applicando i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i giudici stabiliscono che la legge italiana che escludeva l'IVA sui rimborsi per distacco va disapplicata. Se c'è un legame di reciprocità tra il prestito del lavoratore e il pagamento, l'operazione è soggetta a IVA, consentendo così la detrazione dell'imposta. La causa torna alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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Autonoma organizzazione IRAP: il medico vince contro il fisco
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a un medico convenzionato con il servizio sanitario il rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive. Secondo il fisco, la presenza di personale infermieristico nello studio medico configurava il requisito dell'autonoma organizzazione IRAP. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici hanno chiarito che l'impiego di collaboratori con mansioni meramente esecutive, come un infermiere o una segretaria, non accresce la capacità professionale del medico né crea una struttura autonoma penalizzante. Di conseguenza, il medico non deve pagare l'imposta e ha diritto al rimborso delle somme versate negli anni precedenti.
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Aree edificabili ai fini ICI: omessa notifica non evita la tassa
Il Comune ha contestato a un contribuente l'infedele dichiarazione per alcune aree edificabili ai fini ICI, richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi sulla base di una delibera comunale che ne stimava il valore di mercato. Il contribuente ha impugnato l'atto, lamentando tra l'altro la mancata comunicazione personale del cambio di destinazione urbanistica dei terreni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che l'omessa comunicazione della natura edificabile del terreno non rende nullo l'accertamento, a meno che non si dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Inoltre, il Piano Urbanistico Comunale è un atto pubblico liberamente conoscibile, il che giustifica l'applicazione di sanzioni e interessi per il mancato adeguamento dell'imposta.
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Viadotti e Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società concessionaria autostradale contro la richiesta di pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) avanzata da una Provincia. La controversia riguardava la proiezione aerea di viadotti autostradali su strade provinciali sottostanti. I giudici hanno stabilito che il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto anche in assenza di una formale concessione provinciale, configurandosi come occupazione di fatto. Inoltre, l'esenzione prevista per lo Stato non si applica alle società private che gestiscono l'infrastruttura per finalità economiche, anche se l'opera appartiene al demanio statale. La concessionaria è stata quindi condannata al pagamento del canone e delle spese processuali.
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Ponti autostradali: obbligatorio il pagamento COSAP
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di pagamento COSAP per una società concessionaria autostradale in relazione ai ponti sovrastanti le strade provinciali. La società riteneva di essere esente in quanto concessionaria dello Stato, proprietario dell'infrastruttura. I giudici hanno chiarito che l'esenzione non si applica ai concessionari privati che gestiscono l'opera a fini economici. Inoltre, la proiezione aerea dei viadotti limita l'uso del suolo provinciale sottostante, configurando un'occupazione di fatto. Di conseguenza, la società concessionaria perde la causa e deve pagare il canone e le spese di giudizio.
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Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sui viadotti
Una società concessionaria autostradale ha impugnato la richiesta di pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) avanzata da una Provincia. La richiesta riguardava un viadotto autostradale che sovrastava una strada provinciale. La società sosteneva di essere esente poiché l'infrastruttura apparteneva allo Stato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione non si applica alle società private concessionarie che gestiscono l'opera a fini economici. Il viadotto, occupando lo spazio aereo sovrastante la strada provinciale, limita l'uso del suolo sottostante e configura un'occupazione di fatto. Di conseguenza, la società concessionaria è obbligata a pagare il canone all'ente locale, pur in assenza di una formale concessione da parte della Provincia stessa.
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Canone occupazione spazi pubblici: autostrade contro province
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Concessionaria contro la Provincia, confermando l'obbligo di versare il canone occupazione spazi pubblici (COSAP) per i ponti autostradali che sovrastano le strade provinciali. La Concessionaria sosteneva di essere esentata in quanto gestore di un'opera dello Stato. I giudici hanno chiarito che l'esenzione spetta solo allo Stato e non ai soggetti privati che gestiscono l'infrastruttura per fini economici. Inoltre, la proiezione aerea dei viadotti limita l'uso del suolo sottostante, configurando una reale occupazione del demanio provinciale, anche in assenza di un formale atto di concessione da parte della Provincia. Di conseguenza, la Concessionaria è stata condannata a pagare il canone e a rimborsare le spese legali.
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Canone occupazione spazi pubblici: i viadotti devono pagare
Un'Azienda Concessionaria autostradale ha impugnato la richiesta di pagamento del Canone occupazione spazi pubblici (COSAP) avanzata da un Ente Locale. La richiesta riguardava la proiezione aerea di alcuni ponti autostradali sopra le strade provinciali sottostanti. L'Azienda sosteneva di essere esente in quanto l'infrastruttura apparteneva allo Stato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Canone occupazione spazi pubblici è dovuto anche per la sola proiezione aerea dei viadotti. L'esenzione prevista per lo Stato non si applica ai concessionari privati che gestiscono l'opera a fini economici. L'Azienda Concessionaria perde la causa e deve pagare il canone e le spese legali.
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Accertamento tributario: il fisco perde contro i dati Intrastat
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un accertamento tributario contro una Società per presunte irregolarità su IVA, IRES e IRAP, contestando vendite all'estero non provate, omessa fatturazione e un presunto distacco di personale. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione alla Società, ritenendo provate le esportazioni tramite i modelli Intrastat e regolare la fatturazione. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile chiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità se la sentenza d'appello presenta una motivazione logica e coerente che rispetta il minimo costituzionale. La Società vince definitivamente la causa.
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Deduzione cuneo fiscale IRAP: il Fisco perde contro i trasporti
Un'azienda di trasporto pubblico locale ha richiesto il rimborso della maggiore imposta versata nel 2013, rivendicando il diritto alla deduzione cuneo fiscale IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'azienda operasse in regime di concessione e a tariffa, condizioni che escludono il beneficio fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che l'attività dell'azienda era regolata da un contratto di appalto di servizi e non da una concessione, come già stabilito da precedenti sentenze definitive. Inoltre, la tariffa applicata non era remunerativa. Di conseguenza, l'esclusione dall'agevolazione non si applica e l'azienda ha pieno diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza.
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Riduzione del cuneo fiscale: stop al rimborso per i trasporti
Un'Azienda di trasporti ha richiesto il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2009, invocando la riduzione del cuneo fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che l'Azienda operasse in regime di concessione a tariffa, condizione che esclude l'agevolazione per le imprese di servizi pubblici. I giudici di merito avevano dato ragione all'Azienda, ritenendo che il rapporto con la Regione fosse regolato da un semplice contratto di servizio con corrispettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il giudice di merito deve analizzare attentamente le clausole contrattuali per verificare se si tratti di un appalto o di una concessione.
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Rimborso IRAP professionisti negato per tre collaboratori fissi
Il caso riguarda la richiesta di rimborso IRAP professionisti presentata da un lavoratore autonomo, il quale sosteneva di non possedere un'autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici di merito. È stato infatti accertato che il professionista si avvaleva in modo costante della collaborazione di tre assistenti, sostenendo spese significative per i loro compensi. Questa struttura organizzativa stabile esclude il diritto al rimborso dell'imposta. Di conseguenza, il professionista perde la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio all'Agenzia delle Entrate, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Deduzione cuneo fiscale IRAP: vince l’appalto sulla concessione
L'Azienda di trasporti ha richiesto il rimborso della maggiore IRAP versata, rivendicando il diritto alla deduzione cuneo fiscale IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto, sostenendo che l'attività si svolgesse in regime di concessione tariffaria, condizione che esclude il beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito che l'esclusione dall'agevolazione si applica solo alle imprese operanti in concessione traslativa con tariffa remunerativa a carico dell'utenza. Nel caso specifico, l'Azienda operava invece tramite un contratto di appalto di servizi, in cui l'ente pubblico versava un corrispettivo diretto. Di conseguenza, l'Azienda ha pieno diritto al rimborso dell'imposta.
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Cuneo fiscale IRAP: l’appalto di trasporti salva la deduzione
L'Amministrazione finanziaria ha negato a un'Azienda di Trasporti la deduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP per l'anno 2010, sostenendo che la società operasse in regime di concessione e a tariffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il rapporto contrattuale con l'ente locale costituiva un semplice appalto di servizi. Mancavano infatti sia il trasferimento del rischio operativo all'operatore sia una tariffa remunerativa pagata direttamente dall'utenza, poiché l'azienda riceveva un rimborso chilometrico fisso mentre l'ente pubblico incassava i proventi dei biglietti. Di conseguenza, l'Azienda di Trasporti ha pienamente diritto alle agevolazioni fiscali.
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Riduzione del cuneo fiscale: stop al rimborso IRAP automatico
Un'azienda di trasporti ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza, invocando l'agevolazione per la riduzione del cuneo fiscale. L'Amministrazione finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che l'attività si svolgesse in regime di concessione a tariffa, condizione che esclude il beneficio. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all'azienda, ritenendo che il servizio non costituisse una vera concessione. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che il giudice d'appello non ha analizzato correttamente il contratto relativo alla gestione di una funicolare. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza, rinviando la causa per un nuovo esame volto a verificare se il rapporto sia un appalto o una concessione con tariffa remunerativa.
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