L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'aliquota ordinaria a un promotore finanziario, pretendendo il pagamento di un'aliquota maggiorata per l'anno 2011. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al contribuente, rilevando che la legge regionale toscana riserva l'aliquota maggiorata solo a banche, finanziarie e assicurazioni, escludendo i promotori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fisco. I giudici hanno stabilito che l'ente impositore non ha contestato la reale motivazione della sentenza precedente e ha violato il principio di autosufficienza, non dimostrando il collegamento tra la norma invocata e l'attività del contribuente. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali, confermando l'applicazione della corretta aliquota IRAP promotori finanziari ordinaria.
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