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D.Lgs. 165/2001 — Anno 2023

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709 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 165/2001

Diritto all’assunzione a tempo indeterminato: i posti non bastano
Un collaboratore scolastico ha richiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato basandosi sulla presenza di posti vacanti e sulla propria posizione in graduatoria. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, concedendo solo un risarcimento per l'abuso dei contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per il personale scolastico non sorge automaticamente con la sola vacanza dei posti. È indispensabile una specifica autorizzazione ministeriale che programmi le assunzioni. Senza questo provvedimento formale, il lavoratore non può pretendere l'immissione in ruolo, gravando su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza di tale autorizzazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Diritto all’assunzione del personale ATA: vacanza non dà ruolo
Una lavoratrice della scuola chiedeva il riconoscimento del Diritto all'assunzione del personale ATA a tempo indeterminato, basandosi sulla presenza di posti vacanti e sul suo inserimento nella graduatoria permanente. La Corte d'Appello aveva negato l'assunzione per via del divieto di conversione dei contratti a termine nel settore pubblico, concedendo solo il risarcimento del danno comunitario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che il Diritto all'assunzione del personale ATA sorge solo se vi è una specifica autorizzazione ministeriale alle assunzioni e se la posizione in graduatoria rientra nel contingente autorizzato. La semplice esistenza di posti vacanti nell'organico non è sufficiente a far nascere un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
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Indennità di pronta disponibilità: negati i vecchi aumenti
Un Dirigente Medico ha richiesto all'Azienda Sanitaria il pagamento di differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, basandosi su un vecchio accordo locale del 1999 che aumentava la tariffa oraria. L'Azienda Sanitaria si è opposta, sostenendo che il successivo Contratto Collettivo Nazionale (C.C.N.L.) del 2005 avesse azzerato i vecchi accordi decentrati e che non vi fossero fondi sufficienti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico. I giudici hanno chiarito che nel pubblico impiego gli aumenti economici richiedono un accordo sindacale attivo e non possono basarsi su vecchie delibere superate. Inoltre, l'incremento dell'indennità di pronta disponibilità è strettamente subordinato alla reale capienza dei fondi di bilancio dell'ente pubblico, escludendo qualsiasi automatismo retributivo in assenza di nuove intese collettive integrative.
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Ripetizione dell’indebito: buona fede ma il denaro va restituito
Un'ex dirigente comunale ha ricevuto somme extra per retribuzione di posizione e risultato negli anni 2001-2003. Il Comune ha chiesto la restituzione di oltre 49.000 euro, poiché l'accordo locale che autorizzava i pagamenti violava i limiti finanziari nazionali ed era quindi nullo. La Corte d'Appello aveva bloccato il recupero applicando una sanatoria del 2014. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del Comune, stabilendo che la sanatoria non si applica a pagamenti così datati. La Corte ha chiarito che la buona fede del lavoratore non impedisce la ripetizione dell'indebito quando si tratta di denaro pubblico. Tuttavia, l'amministrazione deve garantire modalità di restituzione tollerabili, come la rateizzazione, per tutelare il dipendente. Il Comune vince la causa e la dipendente deve restituire le somme.
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Licenziamento per giusta causa: legittimo anche senza condanna
Un dipendente pubblico è stato licenziato dall'Amministrazione per aver cogestito l'attività commerciale della compagna e aver trasferito denaro all'estero per sottrarlo al fisco. Il dipendente ha impugnato il licenziamento per giusta causa, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere la sentenza penale definitiva prima di procedere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale. Pertanto, il datore di lavoro pubblico può legittimamente decidere il licenziamento per giusta causa senza attendere la fine del processo penale, se gli elementi raccolti sono già sufficienti a dimostrare la gravità dei fatti commessi.
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Incarichi a dipendenti pubblici: partita IVA non salva l’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa di oltre 235.000 euro inflitta a un'azienda privata e al suo amministratore per aver conferito incarichi a dipendenti pubblici senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'ente pubblico di appartenenza. I ricorrenti sostenevano che il collaboratore fosse un lavoratore autonomo dotato di partita IVA. Tuttavia, i giudici hanno accertato che il rapporto reale era di lavoro subordinato pubblico. La Suprema Corte ha ribadito che l'azienda privata ha l'obbligo di verificare con ordinaria diligenza lo status del lavoratore, non potendosi limitare a fare affidamento sulle dichiarazioni di quest'ultimo o sul possesso della partita IVA. Di conseguenza, l'esimente della buona fede è stata esclusa e il ricorso è stato integralmente rigettato, confermando la responsabilità solidale dei ricorrenti.
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Indennità di esclusività: stop al rimborso milionario della ASL
Un Ente Ecclesiastico, gestore di un ospedale classificato, ha richiesto all'Azienda Sanitaria il rimborso di oltre due milioni di euro per l'indennità di esclusività pagata ai propri medici nel 2001. L'Azienda Sanitaria si è opposta, evidenziando la totale mancanza di fondi pubblici dedicati a tale scopo per quell'anno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria, stabilendo che le strutture pubbliche non possono rimborsare costi eccedenti le tariffe massime predefinite in assenza di una specifica copertura finanziaria. I vincoli di bilancio pubblico impediscono di interpretare i contratti in modo da creare obblighi di spesa illimitati per l'amministrazione sanitaria. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo originario è stato definitivamente revocato.
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Delega di firma: l’accertamento è valido anche senza nome
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente contro un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria per l'anno d'imposta 2009. Il Contribuente contestava la validità dell'atto per un presunto vizio nella delega di firma, sostenendo che l'ordine di servizio non indicasse il nome del funzionario firmatario. I giudici hanno chiarito che la delega di firma non richiede l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica per consentire una verifica successiva. Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta di deduzione delle perdite su crediti di modesta entità, poiché le regole semplificate introdotte nel 2012 non si applicano retroattivamente al periodo d'imposta 2009. L'atto impositivo resta quindi pienamente valido ed efficace.
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Sostituzione del dirigente medico: niente paga piena oltre i limiti
Un dirigente veterinario ha sostituito per oltre quattro anni il direttore di un'Unità Operativa Complessa, ricevendo solo l'indennità prevista dal contratto collettivo. Il lavoratore ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori oltre il limite dei dodici mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria, rigettando la domanda del dipendente. I giudici hanno chiarito che la sostituzione del dirigente medico non costituisce svolgimento di mansioni superiori, in quanto avviene all'interno di un ruolo unico. Di conseguenza, al sostituto spetta unicamente l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, anche se l'incarico si protrae oltre i termini stabiliti per coprire il posto vacante.
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Mansioni superiori del dirigente: no allo stipendio del titolare
Un dirigente medico ha chiesto all'Azienda Ospedaliera le differenze retributive per aver sostituito temporaneamente il Direttore Sanitario. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo applicabile solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo e già versata. La Cassazione ha rigettato il ricorso del medico, confermando che per le mansioni superiori del dirigente pubblico non si applica la tutela dell'articolo 2103 del codice civile. Il dirigente sostituto non ha diritto allo stipendio pieno del titolare, ma solo alle indennità specifiche. Inoltre, l'appello incidentale del medico è stato dichiarato improcedibile perché non notificato alla controparte.
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Mansioni superiori nella dirigenza medica: no allo stipendio pieno
Un medico psichiatra ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per aver svolto le mansioni superiori nella dirigenza medica come direttore di un'unità complessa per cinque anni. I giudici di merito avevano accolto la domanda. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Azienda Sanitaria. La Suprema Corte ha chiarito che la sostituzione temporanea di un dirigente medico non fa scattare il diritto allo stipendio superiore, ma dà diritto solo a una specifica indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo. Questo principio si applica anche se l'incarico si protrae oltre i limiti temporali inizialmente previsti, poiché la dirigenza medica appartiene a un ruolo unico e non si applicano le normali regole sulle mansioni superiori del settore privato.
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Mansioni superiori del dirigente medico: no a stipendio pieno
Un dirigente medico ha svolto per sei anni il ruolo di direttore di struttura complessa in sostituzione di un collega pensionato. L'Azienda Sanitaria ha pagato solo l'indennità di sostituzione prevista dal contratto collettivo. Il medico ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente medico. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del professionista. I giudici hanno chiarito che la sostituzione temporanea non comporta il diritto allo stipendio del titolare, anche se prolungata oltre i limiti temporali. La dirigenza medica appartiene a un ruolo unico e non si applicano le regole ordinarie sulle mansioni superiori. Riconoscere lo stipendio pieno aggirerebbe l'obbligo di concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria vince la causa e non deve pagare alcuna differenza retributiva.
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Mansioni superiori: promozione automatica anche in società pubblica
Una farmacista dipendente di una società per azioni a totale partecipazione pubblica ha svolto mansioni superiori di direttrice di farmacia a rotazione con altre colleghe per periodi reiterati. La Corte d'Appello aveva negato il diritto all'inquadramento superiore, ritenendo applicabili i vincoli concorsuali pubblici. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che le società pubbliche di capitali sono soggetti di diritto privato. Di conseguenza, i rapporti di lavoro sono regolati dal codice civile e non dal pubblico impiego. L'obbligo di concorso per l'assunzione non impedisce l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile, che prevede la promozione automatica in caso di svolgimento prolungato di mansioni superiori. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Somministrazione di lavoro abusiva: indennizzo senza assunzione
Un Ente Pubblico ha utilizzato un Lavoratore tramite agenzie di somministrazione per quasi dieci anni consecutivi per svolgere mansioni ordinarie. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità dei contratti e condannato l'Ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico, confermando che l'uso continuativo del lavoro somministrato per coprire fabbisogni ordinari e permanenti costituisce una somministrazione di lavoro abusiva. Sebbene non sia possibile la conversione in un contratto a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione, il Lavoratore ha diritto al risarcimento del danno comunitario presunto, quantificato tra 2,5 e 12 mensilità. L'Ente Pubblico perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Mansioni superiori: sì alla promozione nelle società pubbliche
Una farmacista dipendente di una società per azioni a controllo pubblico ha svolto per ripetuti periodi il ruolo di direttrice della farmacia. Ha quindi richiesto il riconoscimento della qualifica superiore e le differenze retributive. La Corte d'Appello aveva negato il diritto, ritenendo che l'obbligo di concorso pubblico per le assunzioni impedisse la promozione automatica. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che il rapporto di lavoro con una società a controllo pubblico è di natura privatistica. Di conseguenza, l'obbligo di selezione pubblica per l'accesso non esclude l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. Lo svolgimento di mansioni superiori protratto oltre i limiti di legge comporta quindi il diritto alla promozione automatica, non applicandosi i divieti previsti per il pubblico impiego. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Somministrazione di lavoro: abuso pubblico e risarcimento
Una lavoratrice è stata assunta da un'agenzia interinale per svolgere mansioni amministrative presso un ente pubblico tramite una somministrazione di lavoro a tempo determinato, prorogata sei volte. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il contratto poiché l'ente ha utilizzato il personale per coprire carenze d'organico strutturali e non temporanee, condannando l'amministrazione al risarcimento del danno. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del contratto per sopperire alle attività ordinarie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione è legittima solo per esigenze temporanee ed eccezionali. Di conseguenza, la lavoratrice ha vinto la causa, ottenendo la conferma del risarcimento del danno, quantificato in sette mensilità, qualificato come danno presunto di matrice comunitaria per abuso di contratti flessibili.
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Mansioni superiori: dipendente vince contro il Ministero
Una dipendente pubblica ha chiesto al Ministero datore di lavoro il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, avendo svolto compiti di livello superiore rispetto al proprio inquadramento. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo insufficiente la descrizione delle attività svolte. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il lavoratore deve solo descrivere i fatti concreti e le attività svolte, mentre spetta al giudice applicare il cosiddetto metodo trifasico. Questo metodo impone al magistrato di accertare i compiti reali, esaminare il contratto collettivo e confrontare i due elementi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Somministrazione di lavoro: abuso pubblico e risarcimento
Una lavoratrice ha svolto mansioni di impiegata amministrativa per un ente pubblico tramite reiterati contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 2006 al 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il ricorso a tale tipologia contrattuale, poiché volto a coprire esigenze strutturali e non temporanee dell'ente, condannando l'amministrazione al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che la somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione è legittima solo per esigenze temporanee ed eccezionali. Di conseguenza, l'utilizzo abusivo per coprire vuoti di organico stabili dà diritto al risarcimento del danno comunitario presunto, quantificato in sei mensilità, e l'azione risarcitoria è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
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Responsabilità solidale negli appalti: pagano le S.p.A. pubbliche
Un lavoratore ha richiesto il pagamento di differenze retributive e TFR alla società committente, una nota azienda stradale a partecipazione pubblica, in solido con il proprio datore di lavoro (l'appaltatore fallito). La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità della committente ritenendola assimilabile a una pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la responsabilità solidale negli appalti si applica anche a soggetti privati operanti come enti aggiudicatori, non inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, la committente deve rispondere dei debiti di lavoro dell'appaltatore.
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Somministrazione di lavoro illegittima: precariato contro Stato
Una lavoratrice ha svolto mansioni di impiegata amministrativa per un ente pubblico tramite contratti di somministrazione quasi ininterrotti dal 2005 al 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità dei contratti poiché l'ente ha utilizzato il lavoro interinale per coprire carenze d'organico strutturali e non temporanee, condannandolo al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che la somministrazione di lavoro illegittima nel pubblico impiego, pur non potendo trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato, dà diritto al risarcimento del cosiddetto danno comunitario. Questo danno è quantificato in via presuntiva tra un minimo e un massimo di mensilità. L'ente pubblico perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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