Una lavoratrice, ex dipendente di un ente stradale pubblico, è transitata nei ruoli di un Ministero. Il Ministero ha escluso dal calcolo del suo assegno personale alcune indennità (produzione, funzione e rischio), ritenendole variabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il diritto della lavoratrice a conservare tali voci. La Corte ha stabilito che, per rispettare il principio di irriducibilità della retribuzione, occorre verificare se gli emolumenti siano stati corrisposti in modo fisso e continuativo nella realtà, al di là della loro formale classificazione contrattuale. Poiché le indennità erano erogate costantemente, esse devono confluire nell'assegno personale riassorbibile.
Continua »