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Indennità di reggenza: negata al vicario se il preside lavora

Una docente ha richiesto il pagamento dell’indennità di reggenza per aver sostituito il dirigente scolastico, impegnato come reggente in un altro istituto, durante i giorni di sua assenza fisica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando che l’indennità di reggenza spetta solo in caso di sostituzione piena e per assenza o impedimento assoluto del titolare per oltre quindici giorni. Nel caso specifico, si trattava di una semplice delega di compiti organizzativi per far fronte alla temporanea assenza fisica del dirigente, attività che non dà diritto all’indennità ministeriale ma a compensi accessori a carico dei fondi della singola scuola.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19352 Anno 2023
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Pubblicato il 14 luglio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

I limiti per ottenere l’indennità di reggenza come docente vicario

Nel mondo della scuola, capita spesso che un docente debba supportare il dirigente scolastico o sostituirlo nei momenti di assenza. Tuttavia, non tutte le collaborazioni danno diritto a un compenso straordinario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui spetta la specifica indennità di reggenza al docente vicario. Il caso riguardava una docente che aveva richiesto oltre trentamila euro per aver sostituito il proprio dirigente scolastico, impegnato nella reggenza di un altro istituto. La Suprema Corte ha stabilito confini molto netti tra la vera sostituzione e la semplice collaborazione organizzativa.

La differenza tra sostituzione piena e delega di compiti

La normativa scolastica distingue chiaramente due figure di supporto al dirigente. Da un lato vi è il docente vicario che sostituisce il dirigente in modo pieno e totale. Dall’altro lato vi è il collaboratore a cui vengono delegati compiti specifici.

Per ottenere l’indennità di reggenza, non basta dimostrare di aver firmato documenti o di aver gestito la scuola mentre il dirigente si trovava altrove. La sostituzione deve essere totale e deve derivare da un’effettiva assenza o impedimento del titolare, ad esempio per malattia, e deve protrarsi per oltre quindici giorni.

Se il dirigente è semplicemente impegnato a gestire un altro istituto in reggenza, egli non è assente in senso giuridico. Il dirigente mantiene la piena titolarità e responsabilità del suo ufficio. In questo scenario, il docente svolge solo compiti delegati di collaborazione. Questa attività non configura un esercizio di mansioni superiori, ma rientra nella normale collaborazione organizzativa, remunerabile solo con i fondi accessori della singola scuola.

Il valore dei conteggi firmati dal dirigente scolastico

Un altro aspetto cruciale affrontato dai giudici riguarda il presunto riconoscimento del debito. La docente sosteneva che l’amministrazione avesse riconosciuto il suo diritto poiché il dirigente scolastico aveva firmato i conteggi delle somme richieste.

La Cassazione ha smentito questa tesi. I semplici conteggi preparati dalla segreteria e firmati dal dirigente non costituiscono un riconoscimento di debito. Per avere valore legale, il riconoscimento deve provenire da un soggetto che ha il potere di disporre di quel diritto. Il singolo dirigente scolastico non può disporre dei fondi del bilancio ministeriale, su cui grava l’indennità. Di conseguenza, quelle firme erano semplici attestazioni di calcoli matematici, prive di qualsiasi efficacia vincolante per il Ministero.

Le motivazioni della decisione sull’indennità di reggenza

Nelle motivazioni della decisione sull’indennità di reggenza, la Corte di Cassazione ha spiegato che l’art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola delinea una figura unitaria di docente vicario. Questa figura presuppone l’assenza in senso proprio del titolare e richiede l’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali nella loro pienezza e totalità.

I giudici hanno chiarito che non è possibile interpretare le norme del contratto collettivo in modo slegato. Il diritto all’indennità presuppone sempre una sostituzione a tutti gli effetti. La difficoltà pratica del dirigente di essere presente contemporaneamente in due scuole diverse non equivale a un impedimento assoluto o a un’assenza dal servizio. Si tratta di una mera esigenza organizzativa che il dirigente affronta delegando compiti, senza perdere la direzione dell’istituto. Pertanto, la delega di funzioni non costituisce affidamento di mansioni superiori.

Le conclusioni pratiche sull’indennità di reggenza

Le conclusioni pratiche sull’indennità di reggenza confermano che i docenti con funzioni di collaborazione non possono pretendere il pagamento di indennità per mansioni superiori se il dirigente scolastico è in servizio, anche se fisicamente impegnato altrove.

La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della docente, confermando la decisione dei giudici di merito. Chi svolge funzioni di supporto in presenza di un dirigente reggente ha diritto esclusivamente ai compensi accessori previsti dal fondo d’istituto, e non all’indennità di reggenza ministeriale. Questa pronuncia tutela le casse pubbliche da richieste di pagamento non supportate da una reale e totale sostituzione dirigenziale.

Quando spetta l’indennità di reggenza al docente vicario?
L’indennità spetta solo quando il docente sostituisce il dirigente scolastico in modo pieno e totale per un periodo superiore a quindici giorni, a causa di un’effettiva assenza o impedimento assoluto del titolare.

Il docente ha diritto all’indennità se il dirigente è impegnato in un’altra scuola?
No, la temporanea assenza fisica del dirigente dovuta a impegni in un altro istituto gestito in reggenza non costituisce assenza giuridica e dà diritto solo a compensi accessori locali.

I conteggi delle ore firmati dal dirigente scolastico provano il diritto al compenso?
No, la firma del dirigente scolastico su semplici conteggi non costituisce un riconoscimento di debito poiché il dirigente non ha il potere di disporre dei fondi del bilancio ministeriale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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