Una lavoratrice, inquadrata con profilo B1, ha chiesto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti all'Area C (qualifica C3) presso un ente pubblico. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente la domanda a partire dal 2005. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'interruzione della prescrizione e l'applicazione del nuovo contratto collettivo (CCNL 2006-2009), entrato in vigore nel 2007, che ha riorganizzato le aree professionali. La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo sulla prescrizione, ritenendo valida la diffida generica, ma ha accolto il secondo motivo dell'ente. I giudici d'appello hanno infatti omesso di valutare l'impatto del nuovo contratto collettivo sulle mansioni svolte dopo il primo ottobre 2007. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questo periodo.
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