La Corte di Cassazione ha stabilito che la **delega di firma** per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento non richiede l'indicazione nominativa del funzionario delegato. Il caso nasce dall'impugnazione di un atto impositivo che il contribuente riteneva nullo per difetto di sottoscrizione, in quanto la delega era stata conferita tramite ordini di servizio basati sulla qualifica e non sul nome. La Suprema Corte ha chiarito che, a differenza della delega di funzioni, la delega di firma costituisce un mero decentramento burocratico interno. Pertanto, è sufficiente che l'Amministrazione produca documenti che attestino la qualifica del firmatario e la corrispondenza con le mansioni delegate dal Direttore provinciale.
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