Una lavoratrice impegnata in un progetto di lavoro socialmente utile per un Ente Pubblico, inizialmente per la manutenzione stradale, viene poi assegnata a mansioni d'ufficio. La lavoratrice ha citato in giudizio l'Ente, sostenendo che il suo rapporto si fosse trasformato in un vero e proprio lavoro subordinato e chiedendo le relative differenze di stipendio. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, affermando che anche lo svolgimento di compiti continuativi e sotto la direzione dell'ente rientra nella natura del progetto di pubblica utilità. La Corte di Cassazione, investita del caso, non ha deciso nel merito ma ha rinviato il processo a una nuova udienza per un difetto di procedura. La questione centrale resta la distinzione tra lavoro socialmente utile e rapporto di lavoro dipendente.
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