Una società operante nel commercio all'ingrosso ha contestato un avviso di accertamento relativo alla TARI imballaggi terziari, sostenendo che le aree di magazzino e vendita producessero esclusivamente rifiuti speciali gestiti privatamente. La Corte di Cassazione ha confermato che la produzione prevalente di imballaggi terziari esclude l'applicazione della quota variabile del tributo, poiché tali rifiuti non possono essere assimilati agli urbani. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che la quota fissa della TARI rimane dovuta, in quanto finalizzata a coprire i costi dei servizi indivisibili forniti alla collettività, indipendentemente dalla produzione effettiva di rifiuti nei locali aziendali.
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