La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della legittimità dell'IVA su TIA, distinguendo tra TIA1 e TIA2. Per la TIA1, avente natura tributaria, l'applicazione dell'imposta è illegittima e configura un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con conseguente diritto al rimborso per l'utente. Al contrario, la TIA2 ha natura privatistica e l'IVA è correttamente applicata. La Corte ha inoltre chiarito che l'eventuale detrazione dell'imposta operata dal contribuente non preclude l'azione di rimborso nei confronti del gestore.
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