La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di TARI, la produzione di rifiuti speciali non assimilati (come gli imballaggi terziari) esonera il contribuente dal pagamento della quota variabile della tariffa, ma non della quota fissa. Quest'ultima rimane dovuta per il solo fatto di possedere o detenere superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, poiché destinata a finanziare i costi generali del servizio nell'interesse della collettività. La sentenza chiarisce che l'onere della prova circa la produzione di rifiuti speciali spetta al contribuente, il quale deve dimostrare lo smaltimento autonomo tramite ditte autorizzate.
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