Una promissaria acquirente ha citato in giudizio i promittenti venditori per inadempimento di un contratto preliminare. I venditori hanno risposto con una domanda riconvenzionale. Dopo due gradi di giudizio, la Corte d'Appello ha confermato la risoluzione del contratto per colpa dell'acquirente ma, riducendo il risarcimento ai venditori, li ha condannati a restituire parte della caparra. I venditori hanno impugnato in Cassazione la sola ripartizione delle spese basata sulla soccombenza reciproca. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel ripartire le spese processuali quando entrambe le parti risultano parzialmente sconfitte.
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