Un lavoratore, trasferito a seguito di una cessione di ramo d'azienda, si vede negare il pagamento del 'superminimo'. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24676/2025, chiarisce un principio fondamentale sull'onere della prova cessione d'azienda: spetta al datore di lavoro, e non al dipendente, dimostrare che un nuovo contratto collettivo applicato dalla società acquirente ha sostituito le precedenti condizioni economiche. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva erroneamente addossato tale onere al lavoratore.
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