Un Contribuente riceve un preavviso di fermo per contributi non pagati. Egli si oppone, sostenendo che la notifica avviso di addebito originaria fosse irregolare perché inviata dall'Ente Previdenziale tramite semplice raccomandata, senza le formalità degli ufficiali giudiziari. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici chiariscono che l'Ente Previdenziale può inviare l'atto direttamente tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Non serve una complessa relata di notifica, poiché basta la firma sulla ricevuta per provare la consegna. Poiché la notifica era pienamente valida, il Contribuente avrebbe dovuto opporsi entro quaranta giorni. Avendo fatto scadere i termini, perde il diritto di contestare il debito. Il Contribuente perde la causa e deve pagare un'ulteriore tassa di giustizia.
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