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D.L. 78/2010 — Sezione Lavoro Civile

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274 provvedimenti

Altri anni per D.L. 78/2010

Pensione di vecchiaia anticipata: finestra mobile e rinvio
L'erede di un lavoratore deceduto richiedeva all'Ente previdenziale il pagamento dei ratei maturati per la pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta ai lavoratori invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento. L'Ente previdenziale sosteneva la necessità di applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dal regime generale delle finestre mobili. I giudici di merito avevano inizialmente accolto le richieste dell'erede, escludendo l'applicazione della finestra di attesa per la categoria degli invalidi. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'Ente: la pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute soggiace alle medesime finestre temporali previste per la generalità dei lavoratori, posticipando la decorrenza economica dell'assegno.
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Pensione di vecchiaia anticipata: attesa di 12 mesi per invalidi
Una lavoratrice invalida con percentuale non inferiore all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso al trattamento pensionistico con decorrenza immediata dal marzo 2014. L'ente di previdenza ha contestato la richiesta, sostenendo l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi per lo slittamento dell'erogazione. La Corte d'Appello ha inizialmente accolto le ragioni della lavoratrice, escludendo l'attesa annuale per il suo stato di salute. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici supremi hanno stabilito che il regime di differimento annuale si applica a chiunque acceda alla pensione di vecchiaia anticipata, inclusi i lavoratori con grave invalidità, rigettando definitivamente le pretese della ricorrente.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop alle deroghe
Un lavoratore con invalidità superiore all'ottanta per cento ha richiesto il riconoscimento immediato del proprio trattamento previdenziale. Il cittadino intendeva escludere lo slittamento di dodici mesi previsto dal regime delle finestre mobili. La Corte d'Appello ha inizialmente accolto la richiesta del lavoratore e ha anticipato la decorrenza della prestazione economica. L'Istituto di previdenza ha impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'omessa applicazione della normativa generale di contenimento. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il regime di attesa annuale si applica a tutte le ipotesi generali e speciali di pensionamento, compresa la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con grave disabilità.
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Opposizione a cartella esattoriale: la forma non cancella il debito
Un'azienda ha proposto opposizione a cartella esattoriale emessa dall'ente previdenziale per il recupero di contributi non versati. I giudici d'appello hanno annullato l'atto ritenendo decaduto il termine per l'iscrizione a ruolo. Tuttavia, i giudici hanno omesso di accertare l'effettiva esistenza del debito contributivo. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la contestazione dell'atto apre una causa sull'esistenza del credito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale impone al giudice di valutare il debito nel merito. L'ente non deve formulare una specifica domanda aggiuntiva per chiedere la condanna al pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.
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Opposizione ad avviso di addebito tra forma e rapporto reale
Un professionista riceve un avviso di addebito dall'ente previdenziale per il mancato versamento dei contributi a favore di una collaboratrice di studio. L'interessato contesta la pretesa, sostenendo l'irregolarità formale della notifica e negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale respinge il ricorso e la Corte d'Appello dichiara inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione conferma la decisione precedente e rigetta definitivamente il ricorso del professionista. I giudici rilevano che i vizi formali richiedevano un immediato ricorso di legittimità, ormai precluso. Inoltre, la sussistenza della subordinazione e l'imputabilità della prestazione risultano accertate dalle testimonianze e dalla mancata revoca della regolarizzazione contributiva. L'opposizione ad avviso di addebito viene respinta con condanna alle spese legali.
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Doppia iscrizione INPS: amministratore e socio sul campo
Un socio-amministratore di una società a responsabilità limitata ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare oltre quindicimila euro di contributi alla Gestione commercianti. L'interessato sosteneva di svolgere solo compiti di amministrazione e che la pretesa dell'ente fosse prescritta o decaduta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'obbligo di doppia iscrizione INPS. I giudici hanno accertato che l'uomo non si limitava a gestire la società, ma svolgeva un'attività operativa quotidiana e prevalente sul campo. La Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale vizio formale della cartella non cancella il debito contributivo e che il verbale ispettivo ha interrotto la prescrizione. Di conseguenza, il socio deve pagare i contributi e le spese legali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: doppia cassa per l’ingegnere
Un ingegnere, già iscritto alla Gestione Commercianti dell'INPS come socio lavoratore, svolgeva anche attività libero-professionale. Non potendosi iscrivere alla cassa previdenziale di categoria, versava a quest'ultima solo il contributo integrativo. L'INPS richiedeva quindi l'iscrizione alla Gestione Separata per i redditi da lavoro autonomo. Il professionista si opponeva, sostenendo che l'attività prevalente escludesse la doppia contribuzione e che i crediti fossero prescritti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. I giudici hanno chiarito che il contributo integrativo non genera una pensione e che la regola dell'attività prevalente non si applica alla Gestione Separata. Infine, la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, escludendo l'estinzione del debito.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalle finestre mobili. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità diretta, ma una variante della pensione di vecchiaia ordinaria. Di conseguenza, anche per i lavoratori invalidi si applica lo slittamento di dodici mesi per contenere la spesa pubblica. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: l’Inps vince sulle finestre
Un lavoratore invalido all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito dopo la domanda, escludendo lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle finestre mobili. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applicasse a tutti i trattamenti di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti, soggetto quindi alle regole generali sul differimento dei pagamenti. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì al diritto ma l’attesa resta
Una lavoratrice con invalidità superiore all'ottanta per cento ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'assegno spettasse subito dopo la domanda, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle "finestre mobili". L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutte le pensioni di vecchiaia, comprese quelle anticipate per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata è un normale trattamento di vecchiaia e non una prestazione di invalidità. Di conseguenza, si applica il meccanismo di slittamento di dodici mesi per l'erogazione del denaro. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Il caso riguarda una lavoratrice che ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. La Corte d'Appello aveva stabilito che a questa prestazione non si applicasse lo slittamento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. L'ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la generale applicabilità del differimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi non è una pensione di invalidità diretta, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti. Di conseguenza, anche a questa prestazione si applica il differimento di dodici mesi per l'erogazione del trattamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop al limbo senza stipendio
Un lavoratore invalido ha richiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. L'Inps e la Corte d'Appello sostenevano che la "finestra mobile" di dodici mesi (il periodo di attesa per l'erogazione) dovesse decorrere solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, costringendo il lavoratore a rimanere un anno senza stipendio e senza pensione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il differimento di dodici mesi decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari. La cessazione del rapporto di lavoro è solo una condizione per l'effettivo pagamento della pensione alla fine del periodo di attesa. Di conseguenza, il lavoratore può continuare a lavorare durante l'anno di attesa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Pensione di anzianità: perché una domanda anticipata costa cara
Una lavoratrice ha richiesto la pensione di anzianità prima di aver maturato la decorrenza prevista dal regime delle finestre. L'ente previdenziale ha respinto la domanda. Successivamente, la lavoratrice ha maturato i requisiti e, dopo molto tempo, ha presentato una seconda domanda, accolta dall'ente. La lavoratrice ha però preteso il pagamento dei ratei arretrati a partire dal momento in cui aveva maturato i requisiti, ritenendo valida la prima domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la decorrenza della pensione di anzianità è un elemento costitutivo del diritto stesso. Di conseguenza, se la prima domanda viene respinta perché i requisiti non sono ancora perfezionati, il cittadino deve obbligatoriamente presentare una nuova domanda. La pensione decorre solo dal mese successivo alla nuova richiesta.
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Sospensione contributiva post sisma: esclusi i nuovi assunti
L'Azienda ha impugnato un avviso di addebito dell'Ente Previdenziale per contributi omessi, invocando la sospensione contributiva post sisma a seguito del terremoto del Molise del 2002. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che la richiesta di rateizzazione del debito e i relativi pagamenti interrompono la prescrizione quinquennale, equivalendo a un riconoscimento del debito. Inoltre, la Corte ha stabilito che la sospensione contributiva post sisma si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro già in essere al momento dell'evento sismico. Di conseguenza, l'agevolazione non spetta per i lavoratori assunti successivamente al terremoto, anche se l'assunzione è avvenuta durante il periodo di vigenza della sospensione. L'Azienda è stata condannata a pagare i contributi e le spese di giudizio.
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Contribuzione volontaria: no al riscatto dopo 35 anni di stop
Un professionista chiedeva di riprendere il versamento della contribuzione volontaria all'INPS dopo trentacinque anni di interruzione, basandosi su un'autorizzazione del 1977, per ottenere la pensione in totalizzazione. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, in caso di interruzione autonoma, la ripresa della contribuzione volontaria richiede il possesso dei requisiti di effettiva contribuzione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, secondo la legge vigente al momento della richiesta. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi dell'INPS e della Cassa di previdenza, cassando la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Iscrizione gestione commercianti: paga anche il socio gestore
Un socio accomandatario di una società semplice impugna le richieste di pagamento dell'INPS relative alla contribuzione previdenziale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, confermando l'obbligo di iscrizione gestione commercianti. I giudici chiariscono che, oltre all'attività di amministratore, il socio svolgeva mansioni operative (come la redazione di perizie e pubbliche relazioni) in modo abituale e prevalente. Questa partecipazione diretta e concreta all'attività aziendale giustifica la doppia iscrizione previdenziale, distinguendo nettamente i compiti di pura gestione amministrativa dal lavoro operativo necessario per realizzare lo scopo sociale. Il ricorrente perde la causa e deve pagare anche un ulteriore contributo unificato.
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Progressione economica nel pubblico impiego: no ai provvisori
Una lavoratrice, già dipendente dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e inserita in via provvisoria in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha richiesto il riconoscimento del diritto a partecipare a una selezione interna per la progressione economica nel pubblico impiego alla fascia retributiva F4. Il Ministero l'aveva esclusa poiché la procedura era riservata al personale di ruolo effettivo del MEF. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità dell'esclusione. I giudici hanno stabilito che l'accordo sindacale e il relativo bando limitavano correttamente la partecipazione ai soli dipendenti stabili dell'amministrazione, escludendo il personale provvisorio o in distacco. Di conseguenza, la lavoratrice perde la causa e non ottiene l'inquadramento superiore né le differenze retributive richieste.
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Notifica avviso di addebito: l’INPS vince contro il contribuente
Il Commerciante ha proposto opposizione contro un avviso di addebito dell'INPS per contributi previdenziali non versati. Il ricorrente sosteneva l'invalidità della notifica dell'atto poiché l'ente non aveva inviato una seconda raccomandata informativa, ritenuta necessaria in caso di consegna a familiari conviventi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica avviso di addebito effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I giudici hanno chiarito che per tale modalità di notifica diretta non si applicano le formalità della legge sulle notificazioni a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario. Di conseguenza, l'atto giunto all'indirizzo del destinatario fa scattare la presunzione di conoscenza. Il Commerciante perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Aumenti contrattuali in house: dipendenti contro il blocco
Alcuni dipendenti di una società pubblica chiedono il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del contratto collettivo del terziario. L'azienda si oppone invocando il blocco degli stipendi pubblici. La Corte d'Appello riconosce il diritto solo parzialmente. La Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, stabilisce che il blocco retributivo pubblico non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto a ricevere gli aumenti contrattuali in house fin dal momento dell'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, ossia da aprile 2015. La sentenza viene cassata con rinvio per ricalcolare le somme spettanti.
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Aumenti contrattuali dipendenti in house: stop al blocco pubblico
Due lavoratori di una società partecipata pubblica (società in house) hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'Azienda si era opposta applicando il blocco degli stipendi previsto per il settore pubblico. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dei lavoratori, ha stabilito che il blocco retributivo pubblico non si applica ai dipendenti di società partecipate non incluse nell'elenco ISTAT. Per queste realtà, il contenimento dei costi può avvenire solo tramite contrattazione di secondo livello e non con atti unilaterali. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire gli aumenti contrattuali dipendenti in house fin dalla data di entrata in vigore del rinnovo contrattuale (aprile 2015).
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