L'Imputato, condannato per truffa per aver acquistato capi d'abbigliamento pagandoli con assegni firmati da un terzo, ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente sosteneva che il reato fosse estinto per decorrenza dei termini, contestando il calcolo dei periodi di sospensione, in particolare la sovrapposizione tra la sospensione per emergenza sanitaria e quella dovuta all'astensione del difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione della prescrizione legata all'emergenza Covid-19 si applica interamente (64 giorni) per le udienze fissate nella prima fase emergenziale, anche in presenza di altre concomitanti cause di rinvio. Di conseguenza, calcolando correttamente tutti i periodi di stop del processo richiesti dalla difesa, il reato non era affatto prescritto.
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