Due imputati sono stati condannati in appello per i reati di tentata violenza privata e lesioni personali ai danni di una donna. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'unico erede della vittima ha presentato la remissione di querela, regolarmente accettata dai ricorrenti. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela estingue il reato di lesioni personali, trattandosi di un reato procedibile a querela di parte. Al contrario, il reato di tentata violenza privata, essendo procedibile d'ufficio, non risente dell'estinzione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per lesioni personali e ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli la decisione limitatamente alla rideterminazione della pena per la tentata violenza privata, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.
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