Una debitrice, il cui immobile era stato pignorato, ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione di sospendere l'ordine di rilascio, appellandosi alle norme emergenziali Covid-19. Il giudice ha respinto la richiesta. La debitrice ha quindi presentato ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: l'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione non è permessa davanti alla Cassazione. Tali atti, infatti, non sono sentenze definitive e devono essere contestati con un'apposita procedura, l'opposizione agli atti esecutivi, davanti allo stesso giudice che li ha emessi.
Continua »