Un proprietario ha intimato lo sfratto per morosità a una società conduttrice di un immobile commerciale. L'inquilina ha sanato il debito iniziale, ma il locatore ha contestato il mancato pagamento di oneri accessori e spese di registrazione. Il Tribunale ha respinto la domanda del proprietario e la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo per tardività. Il locatore ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Gli Ermellini hanno accolto le doglianze del proprietario: la sentenza di secondo grado è nulla perché il collegio non ha letto il dispositivo in udienza, violando le regole del rito locatizio. Inoltre, i giudici di merito hanno calcolato male i termini di impugnazione, ignorando i sessantaquattro giorni di sospensione per l'emergenza pandemica. La Suprema Corte ha annullato la decisione, disponendo un nuovo giudizio.
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