Il Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2015, notificata l'8 dicembre 2021, eccependo la tardività della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente. I giudici hanno chiarito che, qualora venga presentata una dichiarazione integrativa, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla dichiarazione originaria, limitatamente alle modifiche apportate. Inoltre, la notifica è stata ritenuta tempestiva grazie alla proroga di ventiquattro mesi prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia. Infine, la Corte ha confermato la legittimazione ad agire dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado. Il Contribuente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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