Una società creditrice ha pignorato un credito vantato dal proprio debitore nei confronti di un Ente locale, ottenendo l'ordinanza di assegnazione delle somme. L'Ente locale, nella veste di terzo pignorato, ha promosso opposizione agli atti esecutivi contestando il provvedimento, ma il Tribunale ha respinto la domanda. L'Ente locale ha quindi impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando anche violazioni del contraddittorio per lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta durante l'emergenza sanitaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile: l'atto difensivo ometteva l'esposizione sommaria dei fatti, limitandosi a trascrivere le sole conclusioni senza spiegare lo svolgimento dell'esecuzione e le difese svolte. I giudici hanno condannato l'Ente locale al rimborso delle spese di lite in favore della società creditrice.
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