La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36753/2024, ha affrontato il caso di un individuo condannato per aver graffiato il portone di un condominio. La Corte ha chiarito la distinzione tra il reato di danneggiamento e quello di deturpamento. Ha stabilito che l'atto di graffiare un bene, pur alterandone l'estetica, non ne compromette la funzionalità e costituisce un'alterazione superficiale e temporanea. Pertanto, il fatto è stato riqualificato come deturpamento, un reato meno grave. La sentenza ha anche specificato che, trattandosi di un bene immobile, il deturpamento è procedibile d'ufficio, senza necessità di querela. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione, rinviando alla Corte d'Appello per la rideterminazione della pena.
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