L'Imputato, condannato per evasione, ricorre in Cassazione lamentando la mancata traduzione in udienza nonostante la richiesta del difensore. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che la precedente rinuncia a comparire produce effetti anche per le udienze successive, salvo revoca espressa. Nel caso specifico, l'istanza di traduzione inviata dal difensore tramite PEC era priva di effetti poiché spedita a un indirizzo errato, non ufficiale. Inoltre, il difensore, presente all'udienza, non ha sollevato alcuna eccezione tempestiva sulla regolare costituzione delle parti. Di conseguenza, la Cassazione dichiara valido il processo svoltosi in assenza dell'imputato e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
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