La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione della recidiva qualificata, ai fini della determinazione della pena, è autonoma e distinta dal giudizio sulla pericolosità sociale. Pertanto, la revoca di una misura di sicurezza come la libertà vigilata non comporta automaticamente l'esclusione della recidiva. Il caso riguardava un imputato condannato per ricettazione e detenzione di munizioni, il cui ricorso, basato su questa presunta contraddizione, è stato rigettato.
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