La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello presentato oltre i termini legali, focalizzandosi sul corretto calcolo della sospensione feriale. Il caso riguardava una condanna per diffamazione in cui la motivazione era stata depositata durante il mese di agosto. La Suprema Corte ha ribadito che, quando il termine inizia a decorrere nel periodo di sospensione, il dies a quo deve essere fissato al 1° settembre. Di conseguenza, il conteggio effettivo dei giorni inizia il 2 settembre. Poiché l'appello è stato depositato il 1° ottobre, superando il limite di 30 giorni terminante il 30 settembre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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