Un soggetto offre una somma di denaro a un concorrente per indurlo a non partecipare a un'asta pubblica. L'offerta viene rifiutata, ma scatta ugualmente la condanna per il reato di tentativo di turbativa d'asta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46056/2023, ha confermato la condanna, rigettando le tesi difensive basate sulla teoria del reato impossibile e su vizi procedurali. La Corte ha chiarito che la semplice offerta di denaro, se idonea a influenzare l'esito della gara, è sufficiente a configurare il tentativo, indipendentemente dal suo successo.
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