Un imputato, condannato per diffamazione a mezzo stampa, ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. La Corte territoriale riteneva che l'atto, inviato tramite PEC, mancasse della sottoscrizione digitale necessaria. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che, secondo la normativa emergenziale, solo l'assenza totale della firma comporta l'inammissibilità. Una mera irregolarità tecnica o un errore del sistema di verifica dell'ufficio giudiziario non possono invalidare l'impugnazione se la paternità dell'atto è dimostrabile.
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