Un conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravato dall'orario notturno. Il veicolo utilizzato apparteneva a un soggetto terzo estraneo al reato. Il Tribunale aveva applicato la sospensione della patente per un anno, ma il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza rilevando l'omesso raddoppio della sanzione accessoria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, in assenza di confisca del mezzo perché di proprietà altrui, la durata della sospensione della patente deve essere obbligatoriamente raddoppiata, portandola nel caso specifico a due anni.
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