Una società di gestione immobiliare impugnava un avviso di accertamento per tasse non pagate. Durante il ricorso in Cassazione, la società chiedeva la sospensione del giudizio per accedere alla definizione agevolata della controversia. Ottenuta la sospensione, l'Amministrazione Finanziaria negava però la sanatoria. A questo punto, la legge imponeva alla società l'onere di presentare una formale richiesta per riprendere il giudizio entro una scadenza precisa. Poiché la società non ha depositato l'istanza nei termini stabiliti, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo tributario. Di conseguenza, la società perde la possibilità di far valere le proprie ragioni e il giudizio si chiude definitivamente senza una decisione sul merito, con le spese a carico di chi le ha anticipate.
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