Una società impugnava un avviso di accertamento ICI, vincendo in primo grado. In appello, il Comune otteneva la riforma della sentenza. La società ricorreva in Cassazione lamentando una nullità processuale che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare la rimessione della causa al primo giudice. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, chiarendo che la rimessione è un'ipotesi eccezionale, non applicabile a ogni vizio procedurale, ma solo a quelli più gravi come la mancata integrazione del contraddittorio.
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