L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore l'indebito utilizzo dell'Agevolazione Tremonti Ambiente per l'acquisto di un macchinario di stampa, riducendo le perdite dichiarate senza però liquidare direttamente imposte o sanzioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che anche il semplice disconoscimento di un beneficio fiscale costituisce un "atto impositivo" sostanziale. Di conseguenza, la controversia rientra nella definizione agevolata delle liti tributarie (cd. pace fiscale), con conseguente sospensione dei termini processuali. Nel merito, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi del fisco, confermando la correttezza del calcolo del sovraccosto ambientale effettuato dal contribuente in base alle norme europee applicabili all'epoca, le quali escludevano la detrazione dei profitti operativi futuri. Vince il contribuente.
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