La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19225/2025, ha stabilito che le intimazioni di pagamento successive a sentenze tributarie non sono 'atti impositivi' e, pertanto, non beneficiano della sospensione dei termini per la definizione agevolata. Il caso riguardava una società in liquidazione che aveva impugnato tali intimazioni, ma il cui appello è stato dichiarato tardivo. La Corte ha chiarito che questi atti, non introducendo una nuova pretesa fiscale ma limitandosi a richiedere il pagamento di un debito già accertato, rientrano nella mera fase di riscossione, escludendoli dai benefici fiscali previsti per le controversie su atti impositivi.
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