L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese, indirizzando l'atto all'ex liquidatore. Quest'ultimo ha impugnato l'atto fiscale sostenendo la nullità della notifica verso un soggetto ormai inesistente. Contestualmente, per una distinta pretesa personale come socio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sul ricorso tributario società estinta: sebbene la società cancellata non possa essere destinataria di accertamenti validi, l'ex liquidatore non ha il potere di proporre impugnazione in sua vece. La legittimazione processuale passa esclusivamente ai singoli soci quali successori. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato estinto il debito definito in via agevolata e hanno annullato senza rinvio il giudizio per il ricorso promosso illegittimamente dall'ex liquidatore, condannandolo alle spese di lite.
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