L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società madre e alle sue collegate un'operazione societaria articolata in conferimento e successiva vendita di quote. Secondo l'amministrazione finanziaria, tali passaggi configuravano una cessione di ramo aziendale soggetta a imposta proporzionale di registro, anziché a imposta fissa. I giudici di merito hanno annullato l'avviso di liquidazione riconoscendo le reali finalità riorganizzative del gruppo societario. Il Fisco ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, versando la quota prevista dalla legge. Avendo l'Agenzia confermato il regolare pagamento, la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ponendo fine alla contestazione.
Continua »