Un professionista, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. L'Amministrazione Finanziaria si è opposta, ritenendo che l'utilizzo della struttura societaria fosse sufficiente a integrare il presupposto impositivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che l'organizzazione appartiene alla società, ente giuridico distinto e unico soggetto passivo IRAP, e non al singolo socio. Pertanto, in assenza di una propria autonoma organizzazione IRAP, il professionista non è tenuto al pagamento dell'imposta.
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