Credito Privilegiato e Garanzie PMI: Chiarimenti dalla Cassazione
L’introduzione di una norma che concede un credito privilegiato può avere effetti su rapporti giuridici sorti in precedenza? A questa complessa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33369 del 30 novembre 2023, offrendo un’interpretazione cruciale sull’applicazione temporale delle norme sui privilegi, con particolare riferimento alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
I Fatti di Causa
Una società, ammessa a una procedura di concordato preventivo, si opponeva a una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per conto di un istituto di credito. Il debito, di oltre 350.000 euro, derivava dall’escussione di una garanzia pubblica, concessa ai sensi della L. n. 662/1996, a fronte di due finanziamenti ottenuti dalla società negli anni 2011 e 2012.
Il punto centrale della controversia era la natura del credito: la società sosteneva che dovesse essere considerato chirografario (non privilegiato), poiché sia i finanziamenti che le relative garanzie erano stati concessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, la norma che ha introdotto il privilegio per i crediti restitutori del Fondo di Garanzia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano invece riconosciuto la natura privilegiata del credito.
La Questione del Credito Privilegiato nel Tempo
Il principio generale, sancito dall’art. 11 delle preleggi, è quello della non retroattività della legge. Le norme sui privilegi, avendo natura sostanziale e non processuale, si applicano solo ai crediti sorti successivamente alla loro entrata in vigore. La questione, quindi, si sposta sull’individuazione del momento esatto in cui sorge il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell’impresa beneficiaria.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sul meccanismo della surrogazione (art. 1203 c.c.), sostenendo che il credito del Fondo sorgesse nel momento in cui questo pagava la banca, surrogandosi nei suoi diritti. Poiché tale pagamento era avvenuto dopo il 2015, il nuovo privilegio era applicabile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso della società, ha ritenuto necessario correggere la motivazione della sentenza d’appello. I giudici hanno chiarito che la surrogazione non crea un nuovo credito, ma determina una successione nel medesimo credito originario. Pertanto, basare la decisione sulla surrogazione sarebbe stato errato.
La vera ratio decidendi risiede invece nella specifica formulazione dell’art. 8-bis della L. n. 33/2015. Questa norma, secondo la Corte, ha istituito una disciplina speciale e derogatoria rispetto ai principi generali. Il legislatore non ha attribuito il privilegio al credito originario del finanziatore, ma a un credito nuovo e distinto: il “diritto alla restituzione (…) delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”.
Questo credito privilegiato restitutorio sorge per legge nel momento in cui il Fondo effettua il pagamento in adempimento della garanzia. Di conseguenza, il momento rilevante per determinare l’applicazione del privilegio non è la data di concessione del finanziamento o della garanzia, ma la data in cui il Fondo liquida la somma al creditore garantito.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: i crediti per la restituzione delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia hanno natura privilegiata a condizione che la liquidazione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge del 2015 che ha istituito tale privilegio.
Conclusioni
La decisione della Cassazione stabilisce un punto fermo sull’applicazione temporale del credito privilegiato del Fondo di Garanzia PMI. La natura speciale della norma prevale sul principio generale, legando il sorgere del privilegio non al rapporto originario, ma al momento specifico dell’escussione della garanzia. Questa interpretazione rafforza la posizione del Fondo nelle procedure concorsuali, garantendo una maggiore tutela delle risorse pubbliche impiegate per sostenere l’accesso al credito delle imprese, anche per garanzie prestate prima dell’introduzione esplicita del privilegio.
Una legge che introduce un nuovo credito privilegiato può applicarsi a finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore?
Sì, ma solo a determinate condizioni. Secondo la Corte, se la legge istituisce un privilegio su un credito che sorge in un momento successivo alla sua entrata in vigore (come il credito alla restituzione del Fondo di Garanzia, che nasce con il pagamento), allora il privilegio si applica, anche se il rapporto originario (il finanziamento) è precedente.
Qual è il momento determinante per stabilire se al credito di restituzione del Fondo di Garanzia PMI si applica il privilegio?
Il momento determinante è la data in cui il Fondo di Garanzia liquida le somme alla banca creditrice a seguito dell’inadempimento dell’impresa. Se questa data è successiva all’entrata in vigore dell’art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, il credito per la restituzione di tali somme è privilegiato.
La surrogazione del garante nei diritti del creditore crea un credito nuovo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la surrogazione è un fenomeno successorio. Non crea un credito nuovo, ma trasferisce il diritto di credito originario dal creditore soddisfatto al terzo che ha pagato. La decisione, infatti, non si basa sulla surrogazione ma sulla specifica natura del credito alla restituzione previsto dalla legge del 2015.