Una società di energia rinnovabile ha contestato la classificazione dei suoi aerogeneratori nella categoria catastale D/1 (opifici), sostenendo che dovessero rientrare nella categoria E (immobili a destinazione particolare). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la corretta classificazione catastale degli aerogeneratori in D/1. Secondo la Corte, i parchi eolici, essendo impianti industriali per la produzione di energia, non possono essere assimilati a immobili di interesse pubblico, indipendentemente dalla loro utilità sociale. L'ordinanza chiarisce anche che la valutazione deve includere tutte le componenti essenziali al funzionamento dell'impianto.
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