Una società di trasporti ha contestato con successo un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali ormai prescritti. I giudici di merito hanno annullato la pretesa, ma hanno disposto la compensazione delle spese di lite verso gli enti previdenziali, condannando solo il concessionario della riscossione. I magistrati hanno inoltre ritenuto che l'azienda non avesse interesse ad appellare la compensazione, poiché l'agente della riscossione garantiva già la solvibilità economica. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa impostazione, accogliendo il ricorso dell'azienda. Gli Ermellini hanno chiarito che l'ente creditore resta il titolare del rapporto e subisce la soccombenza diretta sulla prescrizione. Il contribuente vittorioso conserva un pieno interesse a ottenere la condanna solidale di tutti gli enti per ampliare le possibilità di recupero del credito.
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