Un lavoratore addetto alla vigilanza ha impugnato il licenziamento intimato da una sede provinciale commissariata, sostenendo che il vero datore di lavoro fosse l'ente nazionale. I giudici hanno accertato l'assenza di autonomia della sede locale, qualificando il recesso come licenziamento illegittimo perché intimato da un soggetto privo di legittimazione. La Corte di merito ha condannato l'ente nazionale a risarcire le retribuzioni e a versare l'indennità risarcitoria, scomputando quanto già percepito dal dipendente in una transazione con la sede periferica, e ha compensato le spese legali. La Suprema Corte ha confermato integralmente la decisione, respingendo i ricorsi di entrambe le parti.
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