La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un privato che, dopo aver ottenuto una proprietà per usucapione, si è visto annullare il titolo da un'agenzia statale, poiché il bene era stato precedentemente confiscato alla criminalità organizzata. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d'appello non era affatto contraddittoria, ma lineare e coerente, chiarendo i ristretti limiti entro cui si può contestare una decisione per vizi di motivazione. È stato inoltre confermato che il giudice non è obbligato a compensare le spese legali, applicando il principio della soccombenza.
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