Due proprietarie hanno citato in giudizio un confinante che, dopo aver acquistato un terreno all'asta, aveva realizzato opere edilizie sui loro fondi, configurando un'appropriazione illegittima di proprietà. Hanno chiesto il rilascio dei beni e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto le loro domande. Il confinante ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la necessità di coinvolgere un altro comproprietario (litisconsorzio necessario) e contestando il risarcimento. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che un singolo comproprietario può agire per tutelare la proprietà comune e confermando la condanna al risarcimento danni e alle spese legali.
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