La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38028/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità. La Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, seppur legata a modiche quantità, rivela un'attività sistematica e costituisce l'unica fonte di reddito, dimostrando un'intensità del dolo e un disvalore oggettivo non trascurabili.
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