Un condannato aveva impugnato un provvedimento per l'eccessivo ammontare delle spese processuali, in particolare quelle per le intercettazioni. Durante il processo, l'ufficio giudiziario competente ha corretto l'importo in autotutela, riducendolo notevolmente. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per 'sopravvenuta carenza di interesse', poiché il problema era stato risolto. Il principio di diritto sancito è fondamentale: in questi casi, chi ha fatto ricorso non deve essere condannato a pagare le spese del procedimento di Cassazione, perché la sua soccombenza non è nemmeno 'virtuale'.
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