Il Condannato, affetto da alcolismo, ha ottenuto l'ammissione all'affidamento in prova terapeutico. Successivamente, ha chiesto di retrodatare l'inizio della misura per computare i periodi di disintossicazione volontaria svolti prima della condanna definitiva. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che andasse presentata insieme alla domanda principale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la legge non prevede alcun termine di decadenza per richiedere la retrodatazione dell'affidamento in prova terapeutico. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento senza rinvio, ordinando al Tribunale di sorveglianza di valutare il merito della richiesta.
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