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Art. 666 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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503 provvedimenti

Altri anni per Art. 666 Codice di Procedura Penale

Misure di prevenzione: la Cassazione tutela i beni dei figli
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il decreto della Corte d'Appello che confermava l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, inclusa la confisca di beni, a carico di un nucleo familiare. I giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi evidenziando due gravi vizi. Da un lato, la Corte d'Appello ha utilizzato nuovi documenti trasmessi dalla Procura senza garantire il diritto al contraddittorio, impedendo alla difesa di conoscerli e discuterli in udienza. Dall'altro, i giudici non hanno motivato in modo adeguato né l'attualità della pericolosità sociale della principale indagata, basata su fatti molto risalenti nel tempo, né i presupposti per la confisca dei beni intestati ai figli, i quali risultavano incensurati e residenti in nuclei familiari autonomi.
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Revoca dell’indulto: no se l’errore del giudice era evitabile
Il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un cittadino, poiché quest'ultimo aveva commesso un reato ostativo nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge di clemenza. Il Condannato ha fatto ricorso, sostenendo che tale reato era già noto e documentato al momento della concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto è preclusa se la causa ostativa era già conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di revoca con rinvio per un nuovo esame.
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Procedimento di ottemperanza: canali radio in cella e sanzione
Il Detenuto, in regime differenziato, ha richiesto l'esecuzione di un provvedimento che imponeva la sintonizzazione di alcuni canali radio sulla TV della cella. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo che la Direzione del Carcere avesse fatto il possibile e ha giudicato generica una nuova domanda per altri canali. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato inoltro di una memoria difensiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il procedimento di ottemperanza serve solo a dare esecuzione a un provvedimento precedente e non consente di introdurre nuove domande o pretese diverse da quelle già decise. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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