L'Imputato, condannato per riciclaggio e bancarotta, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado. La difesa sosteneva che i reati fossero stati commessi in un diverso circondario giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata durante l'udienza preliminare, deve essere espressamente reiterata anche quando l'imputato richiede e accede al rito abbreviato. L'Imputato non aveva formulato nuovamente tale richiesta nelle conclusioni del giudizio abbreviato di primo grado, perdendo così il diritto di far valere il vizio nei gradi successivi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »