L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di riciclaggio di veicoli. La vicenda scaturisce dall'immatricolazione di un'autovettura con un nuovo numero di telaio e dalla successiva vendita del mezzo, operazioni effettuate con documenti e contratti intestati direttamente all'imputata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è risultato generico, poiché ripeteva contestazioni già respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo, relativo al calcolo della pena, è stato ritenuto privo di fondamento, in quanto il giudice di merito ha applicato correttamente la propria discrezionalità, concedendo la pena minima ed estendendo le attenuanti generiche. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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