Il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di fondi e capitale sociale di un'Azienda e del suo Rappresentante, accusati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). I ricorrenti hanno impugnato la decisione, sostenendo che la motivazione del sequestro preventivo fosse insufficiente, non specificando il loro ruolo e le condotte attribuibili, e che l'Azienda fosse stata costituita dopo l'inizio delle condotte contestate. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha stabilito che la motivazione del Tribunale non era né inesistente né illogica. Il provvedimento aveva infatti considerato adeguatamente gli elementi emersi (accertamenti bancari, indagini, intercettazioni) per giustificare il sequestro preventivo e il coinvolgimento dell'Azienda e del Rappresentante nelle attività illecite. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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