La Corte di Cassazione ha analizzato la natura giuridica del secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. relativo al delitto di autoriciclaggio. Il ricorrente contestava il mantenimento di un sequestro aziendale, sostenendo che la fattispecie riguardante beni provenienti da delitti meno gravi fosse un reato autonomo e, pertanto, già estinto per prescrizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che tale previsione non configura un reato indipendente ma una circostanza attenuante ad effetto speciale. Di conseguenza, il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla pena massima del reato base (otto anni), rendendo legittima la prosecuzione della misura cautelare.
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